Attenti al lupo

Alla luce delle diverse consultazioni fornite da vari legali ed altresì, dalla corposa presenza di commenti presenti nella rete, la questione “livelli” risulta assai complessa e di non facile approccio per gli avvocati privi di elementi necessari da produrre in giudizio, affinché l’organo giudicante sia messo nella condizione di valutare effettivamente i molteplici aspetti che involgono caso per caso.

 Più ci si addentra nella materia e più si “intuisce” se una recensione sull’interpretazione del significato di livello e come va’ considerato sia a favore di nobili decaduti o, all’opposto, a favore dei cittadini che scoprono di avere i loro beni soggetti a tale peso.

 Ecco alcuni punti che potrebbero essere di aiuto, in via generale. Purtroppo, certe “convinzioni” non validate in giudizio, continuano a condizionare l’approccio di molta gente che si ostina a non farsene una ragione e persevera nella immotivata riproposizione in giudizio con la immancabile conseguenza di esito sfavorevole; tale comportamento risulta, inoltre, deleterio, alimentando precedenti giudiziali che non rispecchiano la realtà del “livello” e delle “enfiteusi” a San Felice.

 Si è deciso, per semplicità, ove possibile, di descrivere i vari punti tramite un “pensiero” ed il corrisponde “commento”.

 

Pensiero: il codice civile prevede l’esistenza del diritto di livello?

In verità appare: dalla nascita del regno unitario d’Italia abbiamo due edizioni del codice civile, la prima del 1865 e la vigente che decorre dal 1942. Ambedue stabiliscono coincidentemente quali sono i diritti reali ancora oggi individuati su un immobile e, sono: la proprietà, la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, le servitù prediali e l’abitazione.

Sia nel precedente codice civile che in quello odiernamente valido il diritto di “Livello” non esiste.

 Pensiero: come si costituisce un diritto reale?

In verità appare: come prevede la norma e come confermato dalle molteplici sentenze della Corte di Cassazione, il diritto reale si costituisce unicamente in forma scritta a condizione che sia sottoscritta dalle parti che hanno titolo a cedere e l’altra a ricevere, ciò è anche per il diritto di enfiteusi e, a nulla vale che il cittadino oggi ritenuto enfiteuta dichiari che a suo tempo tale scrittura fu fatta ma ad oggi irrintracciabile (assenza di documento originario).

 Pensiero: perché esiste in catasto la dicitura livellario o livello?

In verità appare: il primo catasto istituito dal Regno d’Italia fu il “Catasto Rustico” e, in qualità di organo dell’amministrazione dello Stato doveva rispettare le leggi del neo Regno unitario, pertanto, non potendo indicare nelle annotazioni quale fosse il contratto scritto che aveva istituito un diritto reale, tipicizzato nella legge corrente, ma proveniente da epoche lontane e privo di individuazione e di traccia, il Catasto fu costretto ad indicare generalmente: “livello”.

Pensiero: che valore hanno le scritture catastali?

In verità appare: Le scritture catastali incluse quelle del Catasto Pontifico (salvo quelle del Catasto Tavolare Austro Ungarico), non hanno alcun valore di prova legale. Tali scritture hanno un valore solo indiziario, ovvero servono per essere consultate al fine di rintracciare con quale atto scritto fu trasmessa la proprietà e, nel nostro caso, con quale atto scritto fu istituito il livello. Pertanto, non essendoci il contratto scritto che creò il livello, la dicitura di livello non ha nessun valore di prova e né costituisce elemento generante il diritto.

Pensiero: le scritture catastali possono essere utilizzate per provare l’usucapione dei pretendenti sul diritto di livello (usucapione del diritto di Concedente)?

In verità appare: Si ripete che il catasto: sia Gregoriano, Piano, Rustico e quello vigente non hanno avuto e non hanno nessun valore di prova, salvo che non sia comprovato che oltre a tale scritture i pretendenti esibiscano le ricevute di pagamento dei canoni ininterrotte e per almeno un decennio ovvero nel caso di San Felice si potrebbe essere verificata l’emissione di ricevute a partire dal 1890.

 Pensiero: nella costituzione in giudizio civile è giusto citare che “da oltre un cinquantennio non viene versato il canone”?

In verità appare: Se tale dichiarazione è veritiera perché si è in possesso delle ricevute comprovanti tale fatto, è giusto dichiararlo affinché il Giudice possa valutare se esiste un diritto di “livello” che poi si è trasformato in “enfiteusi”. Qualora non esiste nessuna ricevuta, occorreranno altri elementi per stabilire se esista il livello o l’enfiteusi pertanto nel frattempo non può essersi costituita l’usucapione del diritto di “concedente”.

 Pensiero: nel centro storico esiste il diritto di livello anche detto Livello Baronale?

al momento, In verità appare che le abitazioni all’interno delle mura del castello di San Felice, oggi detto “centro storico”, sono interessate da contratti di enfiteusi trascritti tra il 1890 e il 1930, mentre per le case costruite dopo il 1874 utilizzando la superficie di quei pochi e miseri orti ivi esistenti, sono abitazioni iscritte in catasto con il titolo di livello.

Pertanto la ricerca storica è d’obbligo perché qualora si rinvenisse il contratto di enfiteusi sottoscritto in quegli anni da James Aguet (o dal suo procurato) e controfirmato dall’allora cittadino, l’Autorità Giudicante potrebbe stabilire, con l’ausilio di un organo tecnico, il tenore dell’enfiteusi e il corrispondente valore delle migliorie. Migliorie che dovranno essere riconosciute al cittadino odierno possidente e, queste, potranno essere compensate al fine del pagamento dei canoni nel caso in cui l’enfiteuta volesse affrancare.

 

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