Cassazione civile Sez. II ordinanza     n. 30954 del 7 novembre 2023

“All’attenzione di tutti gli interessati pubblichiamo la Sentenza di Cassazione che dimostra quanto siano corrette le tesi espresse dal nostro Comitato sulla questione, la quale conferma l’inversione di tendenza assunta dalla Cassazione richiamando nella stessa altre decisioni dove prevale il diritto del Possessore del bene su quello del Presunto Concedente in assenza di Contratto o di Ricognizione condiviso tra le parti.”

Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30954 del 7 novembre 2023

Massima
Il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale su cosa altrui, deve essere provato mediante la produzione del titolo costitutivo redatto nella forma scritta prescritta ad substantiam dalla legge. La mera menzione generica dell’esistenza di tale diritto in atti diversi dal titolo non è sufficiente a dimostrarne la sussistenza, neppure se contenuta in dichiarazioni confessorie della controparte, in quanto l’efficacia probatoria di tali atti è limitata ai soli fatti sfavorevoli al dichiarante. L’istituto della ricognizione dell’enfiteusi ex art. 969 c.c. presuppone comunque il riconoscimento del diritto da parte di chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico nei confronti del concedente, circostanza che non ricorre nel caso in cui il diritto sia fatto valere nei confronti di terzi acquirenti. Pertanto, in assenza della produzione del titolo costitutivo dell’enfiteusi, il diritto reale non può essere riconosciuto e accertato giudizialmente.

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