L’esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali
Per fugare ogni dubbio sul fatto che l’esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali, siamo a riportare quanto la Corte di cassazione ha sentenziato sulla questione dei livelli.
Innanzitutto, diciamo, che la Corte Suprema di Cassazione, quale organo supremo della giustizia italiana, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Essa rappresenta il gradino più alto della giustizia, il cui principale compito è quello di assicurare la corretta applicazione e interpretazione della legge.
Con la sentenza emessa il 6 luglio 2023 e depositata il successivo 6 novembre (Cass. Sez. II Civ. 06.11.2023, N. 30823) la Seconda Sezione della Suprema Corte di cassazione, si è espressa recentemente ribadendo e stabilendo i seguenti principi di diritto:
- L’esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali”.
- Non è valido il diritto di livello, catastalmente iscritto, senza titolo costitutivo;
- chi afferma che un fondo forma oggetto di enfiteusi DEVE esibire il titolo costitutivo e la PROVA di essere successore a titolo universale o particolare del concedente, oppure produrre l’atto di ricognizione che intercorre tra direttario e concedente.
- la normativa civile italiana prevede l’esistenza di un diritto reale solo se il medesimo è istituito con atto scritto tra le parti.
- l’esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali;
- la prova dell’atto costitutivo dell’enfiteusi NON può ricavarsi dai dati catastali attesa la loro idoneità a provare la sussistenza dei diritti reali. Parimenti, l’esistenza del livello NON può essere provata per presunzioni, essendo necessario valutare il contenuto dell’atto costitutivo, ovvero del rogito necessario, in primo luogo, per verificare se il fondo oggetto di causa rientrasse tra quelli gravati da livello;
- l’atto di provenienza consentiva, inoltre, di individuare la natura giuridica del livello, le obbligazioni poste a carico del concedente e del livellario e la durata del livello;
- secondo la giurisprudenza della Corte ,” dalla quale non v’è ragione di discostarsi “, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può, in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali.
Ne discende che, in materia di rivendica o di accertamento della proprietà e di altri diritti reali, la prova deve avvenire sulla base dei titoli.
In questi tre anni di vita, il Comitato Basta Presunti Diritti Feudali si è adoperato realizzando ricerche in archivi e altri Uffici pubblici alla ricerca di atti e documenti probatori di questo presunto diritto, ma finora, tale diritto non è emerso. Peraltro, non ci risulta nemmeno che il medesimo “diritto” sia emerso da atti formali e reso noto dagli stessi eredi Aguet-Blanc nella documentazione presentata in occasione dei recenti ricorsi al Tribunale di Latina!