ndice

1.- Premessa

  1. Cenni storici sulle vicende della cessione del ex feudo di San Felice Circeo (p. 1-3)

3.-  Le successioni degli eredi Aguet/Blanc (p. 3-4)

4.- Cosa dichiarano nelle successioni gli eredi Luigi Aguet ed Elena Blanc (p. 4-5)

5.- Come nasce e quale la finalità della società “Eredi Aguet S.r.l.” (p. 5-6)

6.- Quesiti del Comitato alle Autorità competenti (p. 6-7)

 

1.- Premessa

Molto finora è stato scritto e pubblicato sul sito del Comitato Basta Presunti Diritti Feudali, a seguito delle  nostre lunghe e determinate ricerche storiche e archivistiche, per portare chiarezza su questo argomento, nell’intento di fornire elementi utili ai cittadini che stanno affrontando questa problematica, nella quale si sono trovati coinvolti, purtroppo, a loro insaputa.

“Presunti Diritti feudali”, finora non riscontrati, per i quali,  in tutti questi anni, gli organi dello Stato e gli Uffici pubblici, che hanno il compito di eseguire verifiche,  accertamenti, emettere sentenze – ciascuno in base alle proprie competenze e finalità istitutive – hanno fatto molto poco, abbandonando il singolo nel “mare magnum” delle normative, leggi e cavilli giuridici, intoppi burocratici e amministrativi infiniti ed onerosi. Rivolgiamo pertanto  a Coloro i nostri quesiti che attendendo  risposte.

Riteniamo dunque utile continuare a scrivere, a ripeterci se necessario, perché crediamo di non poter arrenderci agli abusi, alla sopraffazione, fino a che non verrà scritta definitivamente la parola FINE.

 

2.- Cenni storici sulle vicende della cessione del ex feudo di San Felice Circeo:

 Il territorio di San Felice Circeo cessa di essere un Feudo nel 1720, quando dal Principe Francesco Maria Ruspoli passa per diritto di prelazione,  alla Reverenda Camera Apostolica, divenendo una tenuta con a capo il Papa, e non più una organizzazione nobiliare di carattere feudale.

Nel 1802, con documento titolato “Replica alla Terracinensis Feudi”, la R.C.A. (Reverenda Camera Apostolica) ribadisce l’impossibilità di re-infeudazione dei territori di San Felice Circeo, manifestando la volontà dello Stato Ecclesiastico di ridurre per tutte le vie il Baronaggio.

Il 6 luglio 1816 Papa Pio VII, con il Moto Proprio “Sull’organizzazione dell’amministrazione pubblica” emana nuove disposizioni innovative e di raccordo rispetto a quelle preesistenti nello Stato Ecclesiastico. In particolare si determina una distinzione sui comuni posti sotto la competenza del Governo Distrettuale di Terracina in comuni baronali e non (Tabella del Riparto del Territorio delle Delegazioni dello Stato Ecclesiastico, prescritto all’art. 3° del Titolo I°): il comune di San Felice  – con popolazione pari 838 abitanti – faceva parte di un insieme di quattro comuni esclusi dai luoghi Baronali.

Quanto sopra perdurò sino a quando, nell’anno 1870, lo Stato Ecclesiastico venne annesso al Regno d’Italia (salvo la Sede Papale del Vaticano e pochi altri beni) e l’ex feudo divenne un bene demaniale.

 Si è proceduto ad analizzare sinteticamente i passaggi di proprietà dell’ex feudo di San Felice Circeo, dal 1874  fino al passaggio degli eredi Aguet/Blanc.

Il feudo, già annesso alla Reverenda Camera Apostolica, successivamente passò al Demanio dello Stato che, attraverso il Ministero delle Finanze, attuò la vendita a privati.

Il Ministero delle Finanze per procedere nella cessione a privati commissionò una “perizia  sommaria dei beni urbani, rustici e direttari… posseduti dallo Stato nel Comune di San Felice Circeo e parte di Terracina circondario di Velletri”. L’incarico fu affidato all’Architetto/Ingegnere Angelo Bracci che nella sua perizia istituì l’Elenco n. XVIII dei beni da alienare in un unico lotto suddiviso in più capitoli, autorizzati alla cessione per esperimento all’incanto con il Decreto del Ministero delle Finanze 25302/4402  del 27.03.1874 (emesso ai sensi della Legge 21.8.1862, n. 793 e ss.mm.ii., previo il parere della Commissione Provinciale istituita in Roma).

La perizia Bracci definì l’entità dei beni demaniali disponibili da mandare all’incanto identificandone titoli, consistenza e valore. La somma complessiva delle trentanove voci  dell’Elenco 18 (da §1 a § 39), definiva l’intera superficie del lotto da porre all’incanto e il valore base di realizzo.

L’analisi dell’Elenco 18 al numero d’ordine § 39 – capitale dei Canoni sui fondi Rustici (oggi sottoposti al presunto livello) evidenzia che il documento è stato redatto omettendo: le indicazioni della superficie complessiva dei fondi  sottoposti a canone “Dati desunti dal catasto”; dati relativi alla “Rendita” e al “Peso” di livello-enfiteusi e di altro diritto atipico su bene di terzi. Risulta invece a fine pagina l’estensione complessiva dei beni di San Felice Circeo pari a 1.642 ettari, 65 are e 29 centiare al netto della estensione dei fondi rustici.

Inoltre, nella  “descrizione sommaria” della perizia Bracci si dichiara che: ”Per consuetudine del cessato Governo in questo territorio si concedevano ai coltivatori, parziali appezzamenti nella ragione uniforme di annui scudi quattro per rubbio…” senza indicare le superfici dei fondi né identificandone gli occupanti, in quanto non erano, già allora, concretamente determinabili.

 Quanto sopra sta a significare che dalla documentazione di censimento del patrimonio del Demanio del Regno d’Italia, all’anno 1874, NON risultava esistesse prova di contratti scritti istitutivi di livello/enfiteusi sui terreni della ex Reverenda Camera Apostolica.

Il 21 maggio del 1881, con Decreto del Ministro del Tesoro n. 73443/14043 (dopo aver considerato il verbale del Consiglio di Stato-Sezione Finanza del II° quadrimestre 1881, con il quale si dava atto di sei esperimenti di vendita all’incanto pubblico andati deserti), si approvava l’offerta diretta formulata dal Sig. Ottavio GIACHETTI per l’acquisto dell’ex Feudo di San Felice Circeo per il prezzo di lire 254.145,30 (contratto sottoscritto presso l’Intendenza di Finanza di Roma il 22.4.1881, registrato a Roma il 29 giugno al registro 9, n. 2332).

In tal Decreto di ratifica della cessione dei beni dell’ex Feudo di San Felice a favore di Ottavio Giachetti, a prova e dimostrazione circa l’indeterminatezza dei presunti beni enfiteutici, non furono inserite nell’elenco delle particelle catastali quelle dei presunti fondi rustici enfiteutici, in quanto non si era risalito al titolo originario che ne costituisse il diritto.

 

Dagli atti conservati presso l’Archivio Notarile Distrettuale di Roma risultano i seguenti passaggi di proprietà dell’ex feudo con atti rogati:

  1. in data 10 marzo 1892 ed in data 30 gennaio 1893, quello che rimaneva dell’ex feudo fu ceduto in permuta tra beni appartenenti a Ottavio Giacchetti e Zeffiro Rossellini. In atti il Giacchetti si qualificava già acquirente di tutte le proprietà di San Felice Circeo che spettavano al Demanio, per come era succeduto alla Camera Apostolica. Inoltre, in merito alla richiesta del Rossellini del 10 marzo 1892 di fornire “entro due mesi” giusta ricognizione dei beni ceduti in permuta, ulteriormente prorogati sino ad oltre 10 mesi, il Giacchetti attestava, di non essere riuscito a fare la ricognizione dei fondi rustici-terreni, per cui  le parti concordano che il Giacchetti elencasse meramente i numeri dei mappali, senza attribuirvi il soggetto utilista, la rendita, la superficie, e nemmeno il tipo di coltivazione.
  2. in data 12 giugno 1893, l’ex feudo di San Felice Circeo fu venduto dal Rossellini, dopo soli cinque mesi dall’averlo acquistato, al Signor Adamo Argelli, dichiarando che l’ex feudo veniva ceduto come e nelle condizioni in cui gli era pervenuto, senza dare segno di aver effettuato una qualsiasi ricognizione scritta e trascritta ancorché di valenza giuridica, richiamando negli atti di vendita le stesse modalità di cui alla precedente permuta;
  3. in data 29 aprile 1898, l’ex feudo di San Felice Circeo venne nuovamente venduto e fu acquistato dal banchiere Aguet James fu Giovanni Paolo. Si osserva che nella circostanza, il notaio Delfini che è stato rogante degli atti sopra richiamati, genericamente attesta di una risoluzione adottata dal Sig. Rossellini al fine di sanare una inesistente ricognizione sui beni rustici terreni, di cui il perito non ha trovato alcun riscontro oggettivo nelle trascrizioni o nelle annotazioni catastali, a partire dalla matrice d’impianto del 1870.

Conclusione: Risulta pertanto che né il Demanio e né i Sig.ri Giacchetti, Rossellini, Argelli ed infine Aguet, abbiano mai realizzato una ricognizione, ricognizione che di fatto oggi, gli eredi Aguet nel 2010 ancora dichiarano di stare  realizzando come vedremo in seguito…

  

3.- Le successioni degli eredi Aguet/Blanc:

Dall’analisi delle Dichiarazioni di denunciata successione  presentate dagli eredi Aguet  prima del  2013 risulta:

– Denuncia per morte di  Aguet James fu Giovanni Paolo, deceduto il 15 marzo 1932, nn. 40, 43 e 48, volume 49 e  del 15 luglio, 10 agosto e 12 settembre 1932, trascritta a Velletri, con formalità n. 2300/1932: sono riportati un consistente numero di beni terreni ed fabbricati e non risulta specificato il diritto in successione.

– Denuncia per morte di Luigi Aguet fu James, deceduto il 20  giugno 1955,  n. 32  vol. 92 del 1956, trascritta a Velletri con formalità n. 239/1956: sono riportati n. 138 beni terreni e fabbricati in San felice Circeo, Sabaudia e Roma ma non è specificato il diritto di successione.

La denuncia per morte di James Aguet fu Luigi, deceduto il  27 dicembre 1988, n.904/9990/13 del 2013, presentata all’AE Roma 6 – Eur Torrino – il 1 marzo 2013, trascritta a Roma con formalità 8015/2015, include un elenco di terreni e  fabbricati per complessivi 2.137 beni, per la maggior parte non ricompresi nelle dichiarazioni successorie precedenti,  riscontrando altresì  che le relative imposte dovute allo Stato Italiano risultano  versate per un importo irrisorio. Dal 1956 ad oggi, gli eredi Aguet che si sono succeduti negli anni, hanno soltanto trascritto atti di accettazione di eredità su beni in piena proprietà per i quali erano previste transazioni con affrancazioni previamente concordate.

 

4.- Cosa dichiarano nelle successioni gli eredi Luigi Aguet ed Elena Aguet in Blanc: 

Nel 1956, con atto transattivo dal notaio M. Scognamiglio, concernente “integrazione di quota di riserva ereditaria” (trascritto il 16.11.1956 al vol. n. 1219, Reg. part. 4009, conservato presso l’AE di Velletri), il signor James Aguet e la sorella Elena coniugata in Blanc quali fratelli e figli del defunto padre Luigi, tra l’altro convengono:

1.- All’articolo n. 3, punto 10) del foglio numerato dal conservatore n. 12 e successivo n.13,

per la proprietà comune “pro indiviso”:

“I diritti di livello e simili, compresi nell’asse ereditario del defunto signor Luigi Aguet, di cui le parti mi dichiarano essere per loro impossibile determinarli con i confini e dati catastali dei terreni sui quali essi gravano, dato l’enorme numero che si contrappone alla irrisorietà dei livelli o meglio delle somme dovute a titolo di livelli”.

2.-  All’articolo 8, ultimo paragrafo, del foglio numerato dal conservatore n. 23, in merito ad            eventuali divergenze nel riscontrare le superfici di alcuni beni è annotato:

“” Qualora insorga divergenza in ordine ad indicazioni relative al vecchio od al nuovo catasto, dovranno avere la prevalenza le indicazioni di cui al vecchio catasto.””.

Si evidenzia che le parti dichiarano i terreni quali “rustici”, quando vige da oltre 50 anni (entra in vigore nel 1956) il sistema del N.C.T. e, ancora più grave che, in caso di “divergenze sulle misurazioni”, intendano dare  prevalenza alle indicazioni del vecchio Catasto, quando il medesimo non sia mai stato utilizzato per alcuna ricognizione da parte degli Aguet/Blanc, e neppure dai precedenti possessori, compreso il Regno d’Italia che, attraverso la perizia dell’Ing. Arch. Angelo Bracci, nel proprio capitolato prevedette la cessione “a corpo e non a misura”.

Quanto sopra rileva e conferma che mai era stata fatta la ricognizione e la constatazione delle quantità, dello stato e della consistenza di fondi e dei titoli corrispondenti, né prima che il Demanio cedesse tali beni, né successivamente da chi acquisì la proprietà, includendo gli eredi Aguet (James ed Elena) che si divisero i beni in maniera del tutto aleatoria tra loro.

Nonostante la trascrizione della transazione di beni del 1956, non risulta che Aguet James ed Aguet Elena in Blanc fecero eseguire ricognizione alcuna e non integrarono nemmeno la dichiarazione di successione del padre Luigi, per inserirvi gli elenchi dei beni presupposti gravati da titoli di livello.

Salvo l’esistenza di ulteriore documentazione al momento non riscontrata, è emerso che le trascrizioni generate dagli Aguet/Blanc, necessarie per vantare la continuità del diritto di proprietari-concedenti verso terzi sono state interrotte da oltre 59 anni, cioè a decorrere dalla morte di Aguet Luigi avvenuta nel luglio 1955, fino al 2013.

Infine, in merito alla trasformazione dei terreni da agricoli ad edificabili, nonostante gli effetti dell’avvicendarsi delle disposizioni urbanistiche, non è stata riscontrata un’opposizione da parte degli eredi Aguet/Blanc alle modifiche delle destinazioni d’uso dei terreni, da agricoli ad edificabili; nemmeno risultano ricorsi contro il locale Piano di Fabbricazione esecutivo dal 1965, o contro il Piano Regolatore Regionale (P.R.G.) decorrente dal 1980, nonostante quest’ultimo sia stato pubblicato nella inerente Gazzetta Ufficiale Regionale. Tuttavia, a partire del 2013, un gran numero di cittadini, 2.137, hanno riscontrato con sconcerto l’inserimento degli eredi Aguet/Blanc nei certificati storico catastale delle loro proprietà, il tutto a loro insaputa.

5.- Come nasce e qual è la finalità della società “Eredi Aguet S.r.l.”

Il 25 maggio 2015 veniva trascritto “per causa di morte”, il certificato di denunciata successione per la morte di  James Aguet fu Luigi, avvenuta il 27 dicembre 1988, presentato il 1 marzo 2013, dopo 27 anni!.

Quasi contestualmente, il 21 marzo 2013, con “scrittura privata di preliminare di compravendita” gli attuali eredi di  James Aguet, Serge e Gabriella, promettevano di vendere alla società “Eredi Aguet S.r.l.” con sede in Roma, la quota del 50% di un vantato diritto del proprietario concedente l’enfiteusi perpetua su ben 2.137 immobili siti in San Felice Circeo (LT).

Questo documento redatto dal notaio Elio  Bergamo, costituito da complessive 12 pagine è molto importante (registrato presso l’AE Ufficio di Roma 2  il 26 marzo 2013 n. 7820, serie 1/T.  Trascritto a Latina il 28/03/2013, al n. 6737 R.G., al n. 4680 R.P. Nota di trascrizione titolo telematico Registro generale 25644. Registro Particolare 20013. Data di presentazione 24/11/2014).

Ne evidenziamo sinteticamente parte del suo contenuto per una maggior comprensione della problematica, riportando testualmente i punti che riteniamo importanti: e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, s, u:

Punto e):  “proprietari in comunione ereditaria indivisa dei seguenti diritti immobiliari (di seguito, anche solo “I diritti”), attinenti a beni immobili posti in Comune di San Felice Circeo, e precisamente: diritti del proprietario concedente l’enfiteusi perpetua; fogli n. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 38 ed M.U. (mappa urbana) afferenti sia ad immobili urbani e quindi a fabbricati, sia ad immobili rustici e quindi a terreni….”

Punto f):  “pienamente consapevoli che l’elenco degli immobili può essere non esatto e non esaustivo della totalità degli immobili, terreni e fabbricati, cui afferiscono i “diritti”, non essendosi ancora ultimata la ricognizione dei medesimi ed anche in conseguenza dei mutamenti intervenuti per ciascuna particella catastale nei passaggi dal Catasto Storico al Nuovo Catasto Terreni…([1])

Punto g): “i “diritti” di cui alla precedente lettera e) non sono stati per lungo tempo esercitati dai concedenti o lo sono stati solo in parte”;

Punto h):  “non può, inoltre, escludersi che alcuni enfiteuti possano richiedere rimborso di possibili migliorie ed addizioni ai sensi dell’articolo 975 cod. civ.”; 

Punto i): “in ragione della assoluta incertezza circa la effettiva consistenza dei “diritti”, è oltremodo difficile procedere ad una quantificazione del valore dei “diritti” così come degli eventuali importi che gli attuali titolari dei medesimi potrebbero essere tenuti a corrispondere anche ai sensi della lettera h) che precede”;

Punto j):  “al fine di superare tale situazione di incertezza, le eredi Elena Aguet hanno avviato a partire dall’anno 2010 l’opera di ricognizione tecnico – giuridica dei “diritti”, opera tuttora in corso, affidando i necessari incarichi professionali (amministrativi, tecnici, legali, tributari, ecc.) e procedendo a propria cura e spese alle necessarie verifiche presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, gli Uffici Catastali e Comunali, gli Archivi Storici e Notarili, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, del Territorio e tutti gli altri Uffici Pubblici competenti”;

Punto K): “tale opera di ricognizione tecnico – giuridica, estremamente complessa e costosa, è stata attivata relativamente alla totalità dei “diritti”, e quindi anche a tutto vantaggio dei titolari della quota del 50% dei medesimi non appartenente alle eredi Elena Aguet”;

Punto l): “le eredi Elena Aguet, a partire dall’anno 2010, hanno altresì provveduto a costituirsi nei giudizi per l’affrancazione dai livelli enfiteutici intentati, presso il Tribunale di Latina – sezione distaccata di Terracina, nei loro confronti da livellari; giudizi nei quali gli eredi James Aguet sono invece rimasti contumaci “;

Punto m): “l’esercizio dei “diritti”, così come il progetto di ricognizione, attivazione e valorizzazione dei “diritti” (di seguito anche “Progetto Enfiteusi”) è reso oltremodo gravoso dal fatto che la titolarità dei medesimi è pervenuta pro indiviso, iure hereditario , in capo a sei persone fisiche che intendono esercitare in modo differente i “diritti” o non intendono esercitarli affatto”;

Punto n): “infatti, solo le eredi Elena Aguet intendono ora portare a compimento il Progetto Enfiteusi, al fine di esercitare effettivamente i diritti connessi ai “diritti” , previo il completamento e la revisione dell’opera di ricognizione ipo – catastale in corso e, conseguentemente, procedere alla loro valorizzazione;

Punto s): “le eredi Elena Aguet, trovandosi nella impossibilità di far fronte all’impegno economico per portare avanti il Progetto Enfiteusi anche per la quota degli eredi James Aguet, hanno individuato nella Società “EREDI AGUET S.R.L.” un soggetto interessato a finalizzare il Progetto Enfiteusi e, a tal fine, ad acquistare i “diritti” di titolarità degli eredi James Aguet. Per tale ragione, è stata autorizzata l’acquisizione, da parte della Società, dei “diritti” del proprietario concedente l’enfiteusi pervenuti a Gabriella Cristina Germana e Serge Alfred Louis Aguet in successione, quali unici eredi, a James Aguet come a lui pervenuti in successione al proprio padre Luigi Aguet, secondo i termini e le modalità ivi specificate”;

Punto u): “le Parti e le eredi Elena Aguet sono pienamente consapevoli dell’aleatorietà propria delle stipulande pattuizioni, tenuto in particolare conto dell’attuale incertezza sulla esatta titolarità, consistenza, attivabilità e quantificazione economica dei “diritti” e dei possibili oneri ai medesimi connessi”. 

Concludendo:

Da questo documento si evince tutta l’indeterminatezza dei “presunti diritti”, dichiarati proprio dagli eredi Aguet/Blanc nella formalizzazione di un compromesso di vendita di una fantomatica società vuota di contenuto e che tuttavia è stata l’escamotage che ha permesso loro di inserirsi indebitamente nelle nostre proprietà.

Inoltre, risulta palesemente ammessa  l’inesistenza  della ricognizione dei beni, dichiarandone  l’avvio nel 2010 e della quale ancora non se ne conoscono gli esiti.  Dichiarazioni che confermano la tesi del Comitato; tesi supportata con dati documentali emersi dalle ricerche storiche e archivistiche realizzate in questi ultimi tre anni. Mai ricognizione è stata sui terreni dell’ex feudo, nemmeno quando lo Stato Italiano lo cedette a privati e così per i successivi passaggi di proprietà fino agli Aguet/Blanc

In tutta questa operazione condotta “magistralmente” a nostro danno, va evidenziato che le imposte dovute dai “diretti eredi AGUET” non sarebbero state versate allo Stato per la quota di proprietà concernente ogni singolo bene e che costituiscono la massa ereditaria che oggi, arbitrariamente,  è stata nuovamente sottoposta catastalmente a livello, non supportata da adeguata documentazione che dimostri il titolo originario di enfiteusi perpetua dichiarata e sprovvista di qualsiasi preventiva verifica: si contano ben 2.137 beni. Nel caso specifico, si sarebbe dovuto assumere come base di calcolo il valore di un bene con suolo edificabile, e così computarlo secondo le disposizioni vigenti come recepite nelle specifiche attuali Istruzioni alla Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali emesse dalla competente Agenzia Entrate. 

Inoltre, con il ritardo di tre anni nell’esecuzione della trascrizione della fantomatica società hanno ottenuto che i competenti Uffici dello Stato Italiano non abbiano ancora proceduto all’accertamento di valore sul dichiarato in successione per la parte riguardante i “Livelli/enfiteusi”. Accertamento che, se opportunamente realizzato, potrebbe segnare un importante passo verso la fine dell’imposizione ai cittadini di presunte fasulle gabelle.

L’analisi della paradossale truffa ai danni dei cittadini di S. Felice Circeo di cui sopra, avviata ed applicata in modo sistematico e silente dagli eredi Aguet/Blanc ci lascia sgomenti. Siamo convinti che tutto ciò sia stato possibile in assenza del necessario e obbligatorio approfondimento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’esistenza dei titoli dichiarati e il lungo periodo di interruzione trascorso, in spregio agli obblighi di legge, riguardo la “pubblicità immobiliare”.

Mettiamo ben in evidenza che gli effetti della Trascrizione della “scrittura privata di preliminare di compravendita” sono ormai nulli poiché la vendita non si è concretizzata entro un anno dal compromesso; nonostante ciò gli Aguet/Blanc non hanno fatto cancellare la Trascrizione sui beni.

 

6.- Quesiti del Comitato agli Uffici, Enti e Pubblici ed Istituzioni:

Condividiamo con i lettori gli interrogativi che seguono, ai quali non siamo in grado da dare risposte, ma riteniamo doveroso condividerli, affidandoli alla buona volontà degli uomini che lavorano per le Istituzioni:

1.- Alla luce di quanto sopra,  dichiarato dai medesimi eredi Aguet/Blanc, ci chiediamo perché debbano essere i singoli cittadini, DA SOLI, a difendersi da questo ARBITRARIO ABUSO che di fatto lede pesantemente le nostre famiglie ed il mercato immobiliare, non potendo contare con il supporto delle Autorità dello Stato e del Territorio, del Comune di S. Felice Circeo, degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, dell’Intendenza di Finanza, dell’Ordine dei Notai,  della stessa Magistratura, alla quale siamo costretti a rivolgersi per l’inadempienza dei primi, costatando la lunga durata dei processi, con ricorsi inoltrati nel 2023 e prime udienze fissate al 2026 ?

2.- Com’è possibile che sulla fantomatica società Eredi Aguet srl, le Autorità competenti non intervengano d’ufficio contribuendo alla demolizione di questo perverso sistema ricattatorio, che continua a danno  dei cittadini?

3.- Perchè i cittadini per far valere i loro diritti e poter vendere i propri beni, sono costretti o a citare in giudizio gli eredi Aguet/Blanc sottoponendosi o alle lungaggini della legge italiana o subire il ricatto dell’Affrancazione? In quanto i Notai nelle ricerche ipocatastali, riscontrando la presenza di un “Diritto di Concedente” derivato dal Compromesso di Vendita ormai decaduto e di un “Diritto di Enfiteusi” ottenuto senza il necessario e obbligatorio approfondimento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla veridicità dei titoli dichiarati, stipulano solo a seguito della suddetta Affrancazione?

4.- Chi deve pronunciarsi sull’effettiva validità della “pubblicità immobiliare” conseguente alla trascrizione del 2015 presso l’Agenzia delle Entrate, ed i tempi previsti in 10 anni per fare opposizione alla medesima?

  1. – Un compromesso di vendita “scaduto da anni” – avrebbe dovuto trasferire i “diritti” entro e non oltre il 31 dicembre 2015 – è valido ancora, giuridicamente parlando? ( ([2]);

6.- I dichiarati presunti “diritti “ oggetto della costituzione della società, che limitano la libera disponibilità dei  beni dei legittimi possessori e che leggendo le dichiarazioni degli Aguet/Blanc sembrerebbero effimeri e vaghi, sono da considerarsi giuridicamente, fiscalmente e amministrativamente reali e validi?

7.- La società eredi Aguet/Blanc, potrebbe configurarsi fraudolenta ai danni dei cittadini?

 

Non ci fermeremo.

Oltre alla procedura giudiziaria, proporremmo anche altre attività di natura politica/amministrativa, per continuare a  sensibilizzare la cittadinanza.

Come Comitato volontariamente ci siamo assunti l’onere di analizzare, studiare e rendere noto questo sistema pregiudiziale per i cittadini con i pochi mezzi a nostra disposizione. La strada da percorrere per affermare i nostri diritti è lunga. Purtroppo la via giudiziaria che in Italia ha tempi lunghi e costosi è l’unica che al momento può darci certezze con sentenze a nostro favore. Siamo consapevoli che uniti potremmo segnare il cambiamento radicale. 

Abbiamo bisogno di avere risposte, certezze giuridiche e legali.

 Il Comitato Basta Presunti Diritti

 

[1]

  Il nuovo Catasto Terreni (N.C.T) è entrato in vigore nel 1956.

[2]  trascrizione di scrittura privata art.5.2: “ Il rogito notarile di trasferimento dei “diritti” (nel corpo del presente atto indicato anche come “Atto Definitivo” ) dovrà essere stipulato entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) presso il notaio che sarà designato dalla Parte Cessionaria alla data ed ora da questa comunicate alla Parte Cedente con preavviso di 20 (venti) giorni”.

 

 

 

 passaggio dell’ex feudo di San Felice Circeo agli Aguet/Blanc. La situazione ad oggi.
Libelli Baronali Circeo